PROCURA DELLA REPUBBLICA DI FIRENZE
per il
TRIBUNALE DI FIRENZE
Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari
Opposizione alla richiesta di archiviazione
Proc. pen.: n.13239/05 R.g.n.r. mod. 21
Indagato: Antinori Severino
Pp.oo.: Matteini Pierluigi + 39
Ill.mo sig. Giudice,
il sottoscritto avv. Luca Bisori, difensore di fiducia – come da nomina in calce alla querela depositata in data 22.07.2005 – delle persone offese:
tutti compiutamente generalizzati nell'atto di querela sopra ricordato;
vista la richiesta di archiviazione presentata in data 25 agosto 2005 dal P.M. dott.ssa G. Mione, con il presente atto
propone opposizione
avverso la richiesta anzidetta, chiedendo la prosecuzione delle indagini ed in ogni caso instando perché il sig. Giudice Ill.mo voglia rigettare la richiesta ed ordinare la formulazione dell'imputazione a carico delle persone indagate e/o da iscriversi a registro degli indagati, per i sottoelencati motivi.
* * *
La richiesta di archiviazione, le indagini (non) esperite
Il P.M. reputa che i fatti denunciati non integrino la fattispecie di diffamazione aggravata, postulata dagli esponenti, per questi motivi:
La richiesta del P.M. fa seguito esclusivamente alla lettura dell'atto di querela: non un solo atto di indagine è stato esperito.
Non si è proceduto neppure – come lo stesso P.M. evidenzia – alla compiuta identificazione dell'indagato, di cui sono noti nome, cognome, domicilio e professione, e che è peraltro personaggio pubblico.
Le pp.oo., sin dall'atto di querela, avevano per parte loro richiesto:
Diabetici e ‘mongoloidi’
Spiace che il P.M. abbia frainteso, con qualche approssimazione, le doglianze dei comparenti a proposito dei termini ‘mongolismo’ e ‘mongoloide’.
Anche ad avviso di chi scrive, l'impiego del primo non integra il reato denunciato; si osserva in querela (pag.7): “se infatti il lemma mongolismo – per quanto arcaicamente dipendente da suggestioni morfologiche proprie di una classificazione nosologica assai risalente nel tempo, e riferibile ad epoche nelle quali non si era ancora sviluppata nessuna cultura positiva dell'handicap, propria invece degli ordinamenti più moderni – possa probabilmente ancora giovarsi di una funzione pseudoclassificatoria, per essere ancora sporadicamente adoperato come sinonimo arcaico della sindrome di Down, nessuna funzione di tal genere assolve il termine mongoloide, che al contrario è divenuto ordinariamente sinonimo dispregiativo e canzonatorio della persona di ridotte capacità”.
Si dòlgono i querelanti, dunque, non già della povertà lessicale dell'Antinori, che s'esprime come il quisque de populo soleva fare trent'anni addietro e pur s'atteggia a moderno precursore dei costumi, che adopera termini di una nosografia oramai rinnegata dalla medicina però fregiandosi dell'aura dell'uomo di scienza (1): imputet sibi.
Gli si contesta piuttosto d'avere apostrofato come mongoloidi le persone Down.
Non una parola spende, a questo proposito, il frettoloso PM.
Non un argomento che smentisca l'assunto delle pp.oo.: che trattasi di lemma di inequivoca e notoria valenza dispregiativa, col quale si è soliti apostrofare, con intenzione offensiva, persone di minorate capacità mentali e/o fisiche; che il termine in esame non assolve dunque a nessuna, neppure arcaica, funzione descrittiva o pseudoscientifica, essendo piuttosto divenuto, nel linguaggio comune, sinonimo dispregiativo e canzonatorio della persona minorata (2); che l'impiego di un termine così rozzo e gratuitamente offensivo è ancor meno accettabile se proviene da persona apparentemente qualificata, come l'indagato.
Che poi l'Antinori volesse soltanto riferirsi ad anomalie genetiche in genere, ponendo sul medesimo piano il ‘mongolismo’, la talassemia ed il diabete, è osservazione francamente sorprendente: al contrario, tutta l'enfasi dell'eloquio dell'indagato è difatti caduta, senza mezzi termini, e con espressa esclusione del resto, solo ed esclusivamente sulle persone Down.
Non ai diabetici, né ai talassemici egli stava riferendosi in relazione al negato ‘diritto di nascere’, ed anzi ha precisato che non intendeva questo quando poco prima aveva citato le relative anomalie; piuttosto, ai ‘mongoloidi’ egli affettuosamente pensava:
Antinori: … c'è gente che ha malattie gravi, chi sa un bambino …
Fioroni: perché secondo te un diabetico non deve nascere?
Antinori: no io parlo …
Fioroni: no spiegamelo, un diabetico non deve nascere?
Antinori: no no io parlo, io sto parlando…
Fioroni: allora chi sono quelli che non devono nascere? no spiegamelo…
Antinori: … un mongoloide!
Non ci pare seriamente revocabile in dubbio, e comunque neppure contraddetto dal PM procedente, dunque, che anche, ed anzi proprio nel contesto suddetto, si tratti di epiteto offensivo, idoneo a ledere l'onore (nell'accezione di complesso delle qualità personali che incidono sul rispetto che ad ogni persona è dovuto quale essere umano e sul riguardo di cui ciascuno è degno) e dunque la reputazione delle persone trisomiche; la cui carica offensiva è oltremodo amplificata dalla speciale qualificazione della persona che l'ha impiegato e dal contesto nel quale è stato profferito.
Evidenze relative
Dice il PM: la trascrizione del dialogo rende ‘evidente’ che Antinori non ha affermato che ‘i mongoloidi non devono nascere’.
In senso assoluto, è vero, né mai i querelanti gli hanno attribuito la frase in esame.
E tuttavia, sia pure con modalità verbali diverse, cioè rispondendo con una sola parola ad una domanda solo poco più articolata, egli ha però adoperato un'espressione verbale del tutto equivalente sotto il profilo lesivo.
È noto infatti che nel reato di diffamazione l'offesa può avvenire, similmente a quanto accade per l'ingiuria, con qualsiasi modalità, cioè sia con atti direttamente ed esplicitamente aggressivi dell'altrui reputazione, sia con modalità diverse, comunque idonee a determinare il risultato lesivo previsto dalla fattispecie, così che persino le espressioni dubitative possono integrare il reato, anche se sotto forma di insinuazioni, allusioni, domande retoriche, ivi comprese le espressioni sottintese, ambigue o suggestionanti.
Nel caso di specie, il fatto è assai semplice: all'incalzare della domanda dell'interlocutore su chi siano le persone che, secondo l'Antinori, neppure dovrebbero nascere, e dopo aver negato che col precedente richiamarsi a più malattie genetiche (talassemia, diabete e mongolismo) egli intendesse riferirsi a tutti i portatori di quelle anomalie, rispondendo più volte di no alla domanda se ritenesse che i diabetici non debbono nascere, una domanda si pone nuovamente ad Antinori (“allora chi sono quelli che non devono nascere? no spiegamelo”) ed una sola, secca, diversa (rispetto alla precedente) e perciò tanto più significativa risposta se ne ottiene: “… un mongoloide!”.
Non crediamo al relativismo degli assoluti: di evidente, vi è solo questo.
Oralità e scrittura
Un'immediata osservazione metodologica è però doverosa: trattiamo qui di un'offesa verbale, profferita oralmente nel corso di un dialogo, reso pubblico dal mezzo radiotelevisivo.
I comparenti hanno da subito premesso, in querela, che di quel dialogo essi potevano offrire solo una trascrizione, ‘artigianale’, ed una registrazione, di cattiva qualità perché recuperata in digitale tramite la rete; e perciò chiedevano, subito e contestualmente, ai fini delle indagini, l'acquisizione della registrazione originale (o di una copia di equivalente qualità) unitamente ad una trascrizione professionale.
Si tratta di istanze istruttorie rilevanti ed ineludibili ai fini dell'accertamento dei fatti, anche sotto il profilo della valenza offensiva delle frasi riportate.
Anzitutto, perché è un dato comune d'esperienza che la trascrizione di un dialogato non restituisce mai, né potrebbe, le sfumature dell'espressione orale, le pause, le enfasi, gli accenti, il tono, etc.etc..
Tanto più è vero, questo, in una vicenda come la presente, nella quale l'espressione per cui è querela è contenuta (come lo stesso PM riconosce, senza peraltro trarne le doverose conseguenze operative ed istruttorie) in un “incalzante scambio di battute”. A questo proposito, già in querela si segnalava come l'ultima risposta data dall'Antinori, oggetto di contestazione, fosse proprio “connotata da una pausa e da una ripetizione, ben apprezzabili entrambe dall'ascolto della registrazione, che stanno a dimostrare che non si tratta di un'affermazione affrettata o di un fraintendimento verbale, bensì di un'asserzione meditata e pienamente consapevole” (pag. 6).
Ebbene, i comparenti ritengono e qui ribadiscono che la forza assertiva (e perciò anche la valenza offensiva) dell'espressione contestata è tanto più apprezzabile se valutata nel suo contesto naturale, cioè nel contesto orale di un incalzante scambio di battute.
In secondo luogo, trattasi di fatto accaduto e diffuso in contesto radiotelevisivo, con propalazione contestuale di suoni ed immagini, il che è pure rilevante sotto il profilo comunicativo e perciò anche sotto il profilo penale, ben potendo essere la comunicazione con più persone ex art. 595 c.p. anche comunicazione gestuale, sola o accompagnata da segni grafici o parole; nel caso di specie, è peraltro opinione dei comparenti che siano altresì significativi gli atteggiamenti corporei dei protagonisti del dialogo in esame, e dell'imputato in particolare, la cui gestualità e mimica facciale testimoniano altrettanto chiaramente quale fosse il senso autentico dell'affermazione incriminata.
È dunque manifestamente necessario, a qualunque fine valutativo, preliminarmente acquisire – in originale ovvero in qualità adeguatamente prossima all'originale – la registrazione della trasmissione televisiva, onde consentire poi una più completa valutazione della valenza offensiva delle espressioni riportate, ascoltando ed osservando il dialogo in discorso.
Non sarà sfuggito all'Ill.mo Sig. Giudice, infine ed in ogni caso, come gli esponenti avessero sin dall'atto di querela sottolineato la fattura – per così dire – artigianale della trascrizione versata in atti, e la necessità, pertanto, di procedere al conferimento di incarico per una trascrizione professionale.
Inutile argomentare sull'obiettiva rilevanza anche di questa, per quanto subordinata, richiesta.
Già si è detto che nessuna delle istanze istruttorie sopra ricordate hanno avuto seguito, e che anzi nessuna attività d'indagine è stata esperita.
Ne conseguono le richieste ex art. 410, 1° co. c.p.p., per la prosecuzione delle indagini, di cui dettagliatamente infra.
Offese e referendum
Non vi è dubbio che il dibattito nel corso del quale sono state profferite le espressioni diffamatorie in esame avesse oggetto controverso, e che le opinioni espresse da Antinori fossero collegate ai temi referendari.
Ed in effetti, è ben probabile che l'Antinori volesse sostenere la necessità di una diagnosi prenatale sull'embrione al fine di consentire a chi – come lui – ritiene che “i mongoloidi non debbono nascere”, di intervenire tempestivamente prima dell'impianto dell'embrione, onde scongiurare simili sciagure (la nascita di un mongoloide, appunto).
Francamente, tuttavia, non è dato comprendere quale rilievo ciò possa avere sul giudizio circa la natura offensiva dell'espressione incriminata. È forse scriminato offendere qualcuno, sol perché questo può tornare utile agli argomenti di una parte politica o sociale?
È forse giustificabile la lesione dell'altrui reputazione, l'aggressione all'altrui decoro, sol perché strumentali ad un interesse o fine diverso?
La tesi del PM evoca le prospettive dogmatiche di una desueta posizione della dottrina degli anni '50, che riteneva coessenziale al dolo di diffamazione l'animus diffamndi: inutile dire che altra è oggi l'interpretazione dominante.
D'altra parte, a voler seguire il PM, si potrebbe impunemente offendere – ad esempio – la tale organizzazione di cacciatori, dando a questi ultimi degli spietati-assassini-assetati-disangue, nel contesto di un dibattito sull'abolizione referendaria della caccia; ovvero apostrofare i sindacalisti della tale organizzazione sindacale come sanguisughe-e-parassiti-dei-lavoratori, per rafforzare i propri argomenti in favore dell'abolizione referendaria delle R.S.U.; o dar di ladri ai parlamentari, per supportare il referendum abrogativo del finanziamento pubblico ai partiti; o affermare pubblicamente che le carriere dei magistrati debbono essere divise perché i tali PM sono asserviti all'interesse di una certa parte politica, ovvero perché essi complottano con i giudici di un tal processo a fini di impiego politico della giustizia; e così via.
Non ci pare che l'argomento abbia particolare pregio.
Indagini
Già si è detto della totale mancanza di atti istruttori.
Gli scriventi non possono che reiterare infra, per le ragioni già enunciate, le richieste formulate nell'atto di querela, rimaste inascoltate.
Preliminarmente, è necessaria la compiuta identificazione dell'autore principale del fatto, dott. Antinori, e del probabile concorrente, dott. Bruno Vespa.
Ai fini della responsabilità di questi, come già ampiamente argomentato in querela, è indispensabile l'accertamento circa la natura della trasmissione, se in diretta o in differita.
Delle ulteriori necessità investigative, già si è detto sopra.
P.q.m.
i comparenti, come sopra rappresentati e difesi concludono perché piaccia alla S.V. Ill.ma rigettare la richiesta di archiviazione della notizia di reato in epigrafe indicata, ed ordinare al Pubblico Ministero di formulare l'imputazione a carico dei responsabili dei fatti denunciati, con ogni conseguente formalità di rito, previa fissazione di udienza camerale ai sensi dell'art. 410, 3° co. c.p.p..
Ai fini della doverosa prosecuzione delle indagini, i comparenti chiedono che la Procura provveda:
Firenze, 28 ottobre 2005.
Con ossequio.
(avv. Luca Bisori)
1 Sol perché se ne abbia un'idea, si digiti 'mongolismo' sulla maschera di ricerca della più diffusa enciclopedia multimediale, Encarta di MSN, e si vedrà che l'incipit descrittivo è “termine caduto in disuso con cui si definiva la sindrome di Down…”. Dizionario medico RCS: “termine usato in passato per indicare la sindrome di Down”. Dizionario linguistico Garzanti: “denominazione, ormai disusata in campo scientifico, della sindrome di Down (o trisomia 21)”. Etc. etc..
2 Per mera curiosità, si può fare una ricerca su un qualsiasi dizionario di sinonimi e contrari, per verificare come sinonimi di mongoloide siano (citiamo il risultato di un dizionario telematico, reperibile sul portale www.homolaicus.com), come aggettivo, “deficiente, giallo || Vedi anche: cerebrolabile, idiota, ritardato, subnormale”, e come sostantivo “ritardato, scemo, subnormale || Vedi anche: immaturo, indietro, cerebrolabile, deficiente, idiota, cretino, imbecille, interdetto, mentecatto, stupido, tarato, minus habens”.