Agevolazioni fiscali sui mezzi di trasporto
Le agevolazioni fiscali sui mezzi di trasporto, già previste per i disabili motori e sensoriali, sono state estese con la legge finanziara n. 342/2000 anche alle persone con disabilità psichiche o intellettive che quindi, dal gennaio 2001, possono usufruire dell'IVA agevolata al 4% per l'acquisto di autoveicoli anche non adattati a particolari esigenze. Tale agevolazione spetta una sola volta ogni 4 anni, salvo la dimostrata cancellazione dal PRA.
Possono usufruire di questa agevolazione le persone riconosciute non autosufficienti per cui la particolare condizione di gravità, prevista dall'art. 3, comma 3, della legge 104/92, ha determinato la concessione dell'assegno di accompagnamento.
Ovviamente, per coloro che non possono avere il rilascio della patente di guida, l'agevolazione verrà riconosciuta ai parenti da cui dipendono fiscalmente.
Per tali veicoli è prevista anche l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche.
Chi invece non acquista una nuova macchina può lo stesso non pagare la relativa tassa automobilistica.
In entrambi i casi, comunque, deve essere inoltrata una richiesta scritta all'Agenzia delle Entrate competente per territorio la quale, se in regola con le caratteristiche previste dalla legge, concederà l'esonero.
Per coloro che hanno già provveduto al pagamento della tassa, pur avendo diritto all'esenzione, dovranno sempre chiedere l'esonero all'Agenzia delle Entrate da cui dipendono territorialmente e, una volta autorizzati, potranno chiedere il rimborso alla propria Regione - Ufficio FINANZE TRIBUTI, utilizzando l'apposito modello.
I documenti generalmente richiesti per avere il diritto all'esenzione sono:
- Fotocopia del verbale della Commissione Medica;
- Fotocopia del libretto di pensione (se già in età);
- Fotocopia del libretto di circolazione;
- Autocertificazione con la quale il parente dichiara la dipendenza fiscale a proprio carico della persona disabile.
Oltre alle agevolazioni fiscali già evidenziate per i mezzi di trasporto, c'è anche la possibilità di detrarre dall'IRPEF il 19% della spesa sostenuta per l'acquisto dell'autovettura, una sola volta nel corso del quadriennio e per un importo limite di ITL 35.000.000 (EURO 18.075,99).
Riepilogando, le agevolazioni fiscali sui mezzi di trasporto per le persone con disabilità intellettiva, alla quale è stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento, sono le seguenti:
- l'IVA agevolata al 4% per l'acquisto di un'autovettura;
- la possibilità di detrarre dall'IRPEF il 19% della spesa sostenuta per l'acquisto;
- l'esenzione dal bollo auto.
Dall'AGENDA DEL CONTRIBUENTE pag. 95:
"L'esenzione dal pagamento del bollo auto, una volta riconosciuta per il primo anno, prosegue anche per gli anni successivi, senza che il disabile sia tenuto a rifare l'istanza e ad inviare nuovamente la documentazione. Dal momento in cui vengono meno, però, le condizioni per avere diritto al beneficio (ad esempio perché l'auto viene venduta ...omissis...) l'interessato è tenuto a comunicarlo allo stesso ufficio a cui era stata richiesta l'esenzione.
N.B. Non è necessario esporre sul parabrezza dell'auto alcun avviso circa il diritto alla esenzione del bollo."