Legislazione
- Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 185 – Bonus alle famiglie
- Art. 71, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112
- Legge 9 marzo 2006, n. 80
- Messaggio INPS 28 giugno 2007, n. 16866 “Frazionabilità dei permessi ex articolo 33 comma 3 della legge n. 104/1992 - Massimale orario mensile- Ulteriori istruzioni.”
- Nuova circolare INPS sulla legge 104/92
- Corte Costituzionale - Sentenza n. 233 dell"8 giugno 2005
- Sentenza della Corte di Cassazione n.1268 del 21 gennaio 2005
- Legge 104, permessi mensili
- Nuova legge sull'Amministratore di sostegno
- Accesso delle persone disabili ai servizi informatici
- Certificati idoneità sportiva
- Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 229 del 2-10-2003
- Finanziaria 2003
- Permessi lavorativi per l'assistenza ai portatori di handicap - Circolare INPDAP
- Pensioni ai superstiti
- Permessi lavorativi
- Maternità e paternità
- Agevolazioni fiscali sui mezzi di trasporto
Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 185 – Bonus alle famiglie
Sul supplemento ordinario n.263 della Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre è stato pubblicato il Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 185 “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti crisi il quadro strategico nazionale”.
All'art. 1 è prevista per il 2009 la concessione di un bonus straordinario alle famiglie con basso reddito.
Per le famiglie in cui sia presente un figlio portatore di handicap in stato di gravità, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il decreto prevede che il bonus straordinario sia pari a 1000 euro e che il limite reddituale complessivo del nucleo sia elevato a 35.000 euro, senza tener conto del numero dei componenti.
La domanda, da inoltrare al datore di lavoro o all'ente previdenziale pensionistico, dovrà essere sottoscritta utilizzando i moduli e seguendo le istruzioni che l'Agenzia delle entrate ha provveduto a elaborare.
Si può scegliere se presentarla riferendosi ai redditi 2007 o ai redditi 2008; nel primo caso la domanda andrà inoltrata entro il 31 gennaio 2009, nel secondo caso entro il 31 marzo 2009.
I modelli sono due e possono essere scaricati direttamente dal sito dell'Agenzia delle Entrate.
Il modello e le istruzioni per chi presenta la domanda al sostituto d'imposta (datore di lavoro, amministrazione pubblica, ente pensionistico) nelle seguenti pagine dell'Agenzia delle Entrate:
- Modello per la richiesta al sostituto d’imposta e agli enti pensionistici del bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienza
- Istruzioni per modello per la richiesta al sostituto d’imposta e agli enti pensionistici del bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienza
Il modello e le istruzioni per chi presenta invece la domanda direttamente all'Agenzia delle Entrate nelle seguenti pagine dell'Agenzia delle Entrate:
- Modello per la richiesta all’agenzia delle entrate del bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienza
- Istruzioni per modello per la richiesta all’agenzia delle entrate del bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienza
Comunque, data la complessità normativa è preferibile rivolgersi ad un CAAF.
Art. 71, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112
Il decreto prevede che le assenze dal lavoro legate alla legge 104 non diano diritto alle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Questo significa avere una busta paga “più leggera”.
A livello Nazionale, tramite il Coordinamento delle Associazioni di persone con sindrome di Down, è stata fatta una lettera di protesta al Presidente del Consiglio dei Ministri e a tutti i Ministeri interessati, chiedendo che venga rivisto in sede di conversione in Legge, in quanto fortemente penalizzante e discriminatorio per i genitori delle persone con disabilità e le stesse persone lavoratrici.
Siamo in attesa di risposta.
Chi vuole approfondire anche altri aspetti del decreto può farlo a questo indirizzo:
http://www.superando.it/content/view/3446/121
Legge 9 marzo 2006, n. 80
Con la legge 9 marzo 2006, n. 80, è stato previsto che le persone con menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti per le quali è stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento o di comunicazione, non devono più essere sottoposte a visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della invalidità civile.
La stessa legge prevedeva che il Ministero dell’Economia e delle Finanze e Il Ministero della Salute individuassero quali patologie e menomazioni possono essere escluse dal controllo.
Il 2 agosto i Ministri Padoa-Schioppa e Turco hanno emanato un decreto con il quale fissano “12 voci relative a condizioni patologiche che determinano una grave compromissione dell'autonomia personale e gravi limitazioni delle attività e della partecipazione alla vita comunitaria”.
Il Decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 225 del 27 settembre 2007.
Il testo del Decreto e l'elenco delle patologie è disponibile in: http://www.guritel.it/icons/freepdf/SGFREE/2007/09/27/SG225.pdf
Messaggio INPS 28 giugno 2007, n. 16866 “Frazionabilità dei permessi ex articolo 33 comma 3 della legge n. 104/1992 - Massimale orario mensile- Ulteriori istruzioni.”
Con il Messaggio INPS - Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito, 28 giugno 2007, n. 16866 “Frazionabilità dei permessi ex articolo 33 comma 3 della legge n. 104/1992 - Massimale orario mensile- Ulteriori istruzioni.” sono state fatte alcune precisazioni per determinare il numero massimo di ore di permesso da fruire nel mese. Si riporta parte del messaggio:
“Occorre, innanzitutto, premettere che il limite orario mensile opera esclusivamente laddove i permessi giornalieri vengano utilizzati, anche solo parzialmente, frazionandoli in ore e non quando vengano tutti fruiti per giornate lavorative intere.
È necessario, in secondo luogo, precisare che il massimale di diciotto ore mensili, indicato nel messaggio citato in premessa, si applica ai lavoratori con orario normale di lavoro settimanale di trentasei ore articolato su sei giorni lavorativi.
Infatti, l'algoritmo di calcolo, da applicare alla generalità dei lavoratori con orario normale di lavoro determinato su base settimanale, ai fini della quantificazione del massimale orario mensile di permessi, è il seguente:
(orario normale di lavoro settimanale/numero dei giorni lavorativi settimanali) x 3 = ore mensili fruibili”.
Nuova circolare INPS sulla legge 104/92
L'INPS, con circolare n. 15995 del 18-06-2007, ha modificato i criteri relativi alla frazionabilità dei permessi giornalieri di cui al comma 3 della legge 104/92.
È quindi possibile, da subito, usufruire dei tre giorni di permesso mensili anche frazionandoli in ore. Non si devono però superare le ore 18 mensili.
Corte Costituzionale - Sentenza n. 233 dell"8 giugno 2005
La legge finanziaria per il 2001 (Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, comma 2) prevede che i genitori di persone con handicap grave possono richiedere sino a due anni di congedo straordinario retribuito.
Il D.L. 26 marzo 2001 n. 151, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, ha ripreso tale indicazione all"art. 42, comma 5.
Ora la Corte Costituzionale, con sentenza n. 233 dell"8 giugno 2005 avente come oggetto: "Fruizione del congedo straordinario da parte dei fratelli della persona con disabilità” ha dichiarato incostituzionale la parte dell"articolo che non contempla la possibilità per uno dei fratelli conviventi di fruire del congedo, nel caso in cui i genitori non possano provvedere all'assistenza del figlio handicappato, perché totalmente inabili.
La Corte Costituzionale, quindi, nella sua sentenza afferma che: "è dunque incostituzionale l'art. 42, comma 5, del decreto legislativo in esame [il Testo Unico citato], che irragionevolmente limita il congedo in capo ai fratelli e alle sorelle del soggetto handicappato al caso di scomparsa dei genitori così non estendendo la tutela al caso di genitori impossibilitati a provvedere al figlio handicappato, trattandosi di una situazione che esige la medesima protezione di quella esplicitata nella norma”.
Ora, dunque, i fratelli/sorelle conviventi di persone dichiarate in stato di gravità ai sensi della legge 104/92, art.3, possono richiedere il congedo retribuito di due anni anche se i genitori sono ancora in vita. La condizione per averne diritto è che è: i genitori devono essere totalmente inabili.
Consulta la sentenza della Corte CostituzionaleSentenza della Corte di Cassazione n.1268 del 21 gennaio 2005
La Suprema Corte di Cassazione con tale sentenza afferma che il riconoscimento del diritto all"indennità di accompagnamento non consiste nel rapporto tra incapacità e numero di attività che non si riescono a svolgere, bensì il rapporto con le singole attività che incidono, da un punto di vista qualitativo, sulla necessità di avere bisogno di assistenza e per la tutela del proprio diritto alla salute.
Qui di seguito uno stralcio della sentenza:
“.....la capacità del malato di compiere gli elementari atti giornalieri debba intendersi non solo in senso fisico, cioè come mera idoneità ad eseguire in senso materiale detti atti, ma anche come capacità di intenderne il significato, la portata, la loro importanza anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psico-fisica; e come ancora la capacità richiesta per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento non debba parametrarsi sul numero degli elementari atti giornalieri, ma soprattutto sulle loro ricadute, nell'ambito delle quali assume rilievo non certo trascurabile l'incidenza sulla salute del malato, nonché la salvaguardia della sua "dignità" come persona (anche l'incapacità ad un solo genere di atti può, per la rilevanza di questi ultimi e per l'imprevedibilità del loro accadimento, attestare di per sé la necessità di una effettiva assistenza giornaliera: cfr. per riferimenti sul punto Cassazione 13362/2003)”.
Legge 104, permessi mensili
L'art. 33 della legge 104 prevede la possibilità di fruire di tre giorni di permesso mensile, o due ore giornaliere, per chi deve assistere un familiare riconosciuto in stato di gravità ai sensi dell'art. 3 della stessa legge. In tutti questi anni ci sono state varie disparità di trattamento a seconda dei contratti e se dipendenti pubblici o privati.
Dopo l'entrata in vigore della legge 104 venne precisato, con la legge 27 ottobre 1993, che questi permessi sono retribuiti.
Con la legge 8 marzo 2000, n. 53 è stato ulteriormente chiarito che i permessi oltre ad essere retribuiti, sono anche coperti da contribuzione figurativa. Questo significa che si ha diritto ai versamenti previdenziali.
Rimane sempre il nodo delle ferie e della tredicesima mensilità.
A questo proposito l'Ufficio VI del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha espresso il suo parere (Prot. 15/0001920 del 5 maggio 2004).
Ha sottolineato, infatti, che esiste una evoluzione normativa derivante dal recepimento di una Direttiva Comunitaria (Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n. 216) avente come oggetto: "Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di del trattamento in materia di occupazione e di condizione di lavoro".
Questo D.Lgs. è stato pubblicato sulla G.U. n. 187 del 13/8/2003.
In altre parole, per un principio di non discriminazione, non devono essere decurtate nè le ferie, nè la tredecima mensilità.
L'INPS ha diramato una propria circolare con la quale comunica solo ai "propri" dipendenti l'adeguamento al parere ministeriale, ma non a tutti gli assicurati.
L'INPDAP non si è ancora espresso.
Per approfondimenti si rimanda al testo del parere ministeriale
Per i commenti alla pagina http://www.handylex.org/stato/c050504.shtml
Parere - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione generale della tutela delle condizioni del lavoro Prot. 15/0001920 del 5 maggio 2004
"Influenza dei permessi ex art. 33 della Legge n. 104/92 sulla 13° mensilità e sulle ferie spettanti."
Nota: il presente parere è stato emesso dall'Ufficio VI - Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori in situazioni particolari e di difficoltà
Si riscontra la nota - di pari oggetto - n. 523 del 25.2.2004. Con essa, codesta Associazione - rappresentando l'orientamento, tutt'altro che univoco, assunto, in proposito, da varie amministrazioni pubbliche - chiede espressamente quale sia l'attuale orientamento di questo Ministero circa l'incidenza dei permessi ex art. 33 L. 104/1992 sulla c.d. tredicesima mensilità nonché sulle ferie spettanti agli interessati.
Al riguardo, si osserva quanto segue.
Recenti norme hanno adeguato l'ordinamento giuridico interno a quello comunitario, innovando in materia. Precedentemente, la differente prassi amministrativa seguita veniva motivata con la vigenza, ancora in epoca recente, della norma sul relativo trattamento economico e normativo, contenuta nel combinato disposto degli artt. 43, comma 2, e 34, comma 5, D.Lgs 151/2001.
In forza della quale, i relativi periodi "sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia". Fatte salve, a norma dell'art 1, comma 2, del medesimo D.Lgs 151/2001, "le condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi, e da ogni altra disposizione.".
Invece, eventuali decurtazioni di ferie e tredicesima mensilità, per effetto dell'incidenza negativa dei permessi retribuiti ex art. 33 L. 104/1992, risultano, ora, inammissibili e potrebbero configurare, addirittura, specifiche discriminazioni.
Infatti, con Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n. 216 - recante: "Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizione di lavoro" (G.U. n. 187 del 13.8.2003) - il principio di parità di trattamento - applicabile "a tutte le persone sia nel settore pubblico che nel privato" - è stato esteso anche nei riguardi dei portatori di handicap.
In particolare, l'art. 3, comma 1, lett. b), D.Lgs 216/2003 definisce l'ambito di applicazione di tale principio con espresso riferimento alle "aree" delle "condizioni di lavoro" e, in particolare, della "retribuzione". Né vi è dubbio come nella tutela delle "condizioni di lavoro" rientri, a tutti gli effetti, l'istituto delle ferie annuali retribuite, espressamente garantito dall'art. 36, ultimo comma, della Costituzione. Una diversa conclusione sarebbe, oltre tutto, in palese contrasto con gli obiettivi, posti dalla Legge - quadro 104/1992, di tutela, recupero sociale ed integrazione professionale del disabile, laddove, rispetto ad assenze finalizzate a ciò, sarebbe incongruo ritenere che le relative agevolazioni possano, peraltro, comportare la compressione del diritto, costituzionalmente garantito, a fruire di ferie retribuite, al fine di reintegrare - anche con pause, di cadenza annuale, dal lavoro - l'energia psico-fisica del lavoratore interessato. Ferie, oltre tutto, irrinunziabili.
Per quanto concerne l'ulteriore questione prospettata nel quesito, alla c.d. tredicesima mensilità viene, correttamente, riconosciuta natura d'indennità di carattere retributivo.
Invero, le relative decurtazioni - se operate a carico di lavoratore disabile che abbia fruito dei permessi ex art. 33, comma 6, L. 104/1992 - costituirebbero discriminazioni dirette per il portatore di handicap, che risulterebbe ex art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs 216/2003 persona "trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in situazione analoga". Mentre - se operate a carico degli altri aventi diritto - costituirebbero discriminazioni indirette per il disabile che venga da costoro assistito. E la nozione di discriminazione indiretta viene caratterizzata, dall'art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs 216/2003, dal fatto che "una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone (...) portatrici di handicap (...) in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone".
Si consideri, inoltre, come le agevolazioni ex art. 33 della legge-quadro 104/1992 si ricolleghino a quei doveri inderogabili di solidarietà sociale, menzionati dall'art. 2 della Costituzione.
Tanto più che le norme contenute nel D.Lgs 216/2003 vanno interpretate - anche alla luce dell'attuale art. 117 Cost. - in base alla presunzione di conformità alla Direttiva 2000/78/CE del Consiglio (G.U.C.E. del 2.12.2000). E, in particolare, al 6°, 8°, 11°, 12°, 16°, 23° e 29° "Considerando".
Sicché, alla sopravvenuta vigenza di norme - di origine comunitaria - e alla correlativa abrogazione di quelle interne con esse incompatibili deve ricondursi la revisione dell'orientamento sinora seguito.
Ciò per effetto del D.Lgs 9 luglio 2003, n. 216, entrato in vigore, fatto non casuale, nel corso dell'anno europeo delle persone con disabilità.
Ritenendo diversamente, sarebbe illegittimamente disconosciuta l'efficacia abrogante del principio antidiscriminatorio, introdotto dal D.Lgs 216/2003 - per incompatibilità ex art. 15 preleggi tra le nuove disposizioni e le precedenti - rispetto alle già menzionate norme sul Trattamento economico e normativo, contenute nel T.U. 151/2001.
Né la contrattazione di settore potrebbe, ragionevolmente, introdurre norme collettive restrittive al riguardo.
Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Nuova legge sull'Amministratore di sostegno
Con la legge numero 6 del 9 gennaio 2004, G.U. N.14 del 2004, nasce la figura dell'Amministratore di sostegno che assiste chi "per effetto di infermità o menomazione fisica o psichica, si trova nell'impossibilità, anche parziale e temporanea, di provvedere ai propri interessi".
Praticamente, anziani, disabili, carcerati e altre persone che, pur non essendo interdetti o inabilitati, non possono o riescono a fare da soli, viene disposto l'Amministratore di sostegno.
Quest'ultimo viene nominato dal giudice tutelare in seguito ad un ricorso proposto dallo stesso interessato, dal coniuge, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado (suoceri e cognati), dal tutore.
L'iniziativa può anche essere presa dai responsabili dei servizi sociali e sanitari che assistono la persona.
Inoltre, se l'interessato prevede una sua futura incapacità, può designare con atto pubblico o scrittura privata autenticata, l'Amministratore di sostegno di sua scelta, che può essere anche un'associazione o un ente.
Questa legge, di fatto, limita l'uso dell'interdizione.
Accesso delle persone disabili ai servizi informatici
La legge n. 4 del 9 gennaio 2004, G.U. n. 13 del 2004, contiene le disposizioni per garantire alle persone disabili l'accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità.
Queste nuove disposizioni sono anche applicabili alle scuole per l'acquisto di materiale formativo-didattico utilizzabile dagli alunni diversamente abili e dagli insegnanti di sostegno.
Certificati idoneità sportiva
Il D.P.C.M. 28/11/2003, G.U. N. 286/2003, prevede che i certificati di idoneità all'attività sportiva agonistica, nelle società dilettantistiche, rilasciati ai minori e ai disabili siano gratuiti. Sono anche gratuiti gli esami richiesti dal medico per attestare l'idoneità.
La modifica alla normativa è stata introdotta per incentivare la pratica sportiva dei giovani e delle persone disabili.
Consultando il decreto si potranno conoscere quali altri certificati medici sono gratuiti. Sulla G.U. n. 286 del 10/12/2003
Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 229 del 2-10-2003
DECRETO-LEGGE 30 settembre 2003, n. 269 Art. 42 Comma 7
Il comma 2 dell'art. 97 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: "2. I soggetti portatori di gravi menomazioni fisiche permanenti, di gravi anomalie cromosomiche nonché i disabili mentali gravi con effetti permanenti sono esonerati da ogni visita medica, anche a campione, finalizzata all'accertamento della permanenza della disabilità. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Salute, sono individuate le patologie rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo ed è indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle Commissioni mediche ASL qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare l'invalidità".
Finanziaria 2003
Scuola
Le novità per la Scuola sono all'art. 35. Quello che ci interessa particolarmente è il comma 7), talmente ingarbugliato che è preferibile riportarlo testualmente:
"7. Ai fini dell'integrazione scolastica dei soggetti portatori di handicap si intendono destinatari delle attività di sostegno ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, gli alunni che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva. L'attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni in presenza di handicap particolarmente gravi, di cui all'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è autorizzata dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale assicurando comunque le garanzie per gli alunni in situazione di handicap di cui al predetto articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. All'individuazione dell'alunno come soggetto portatore di handicap provvedono le aziende sanitarie locali sulla base di accertamenti collegiali, con modalità e criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, su proposta dei Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della salute, entro sessanta giorni dala data di entrata in vigore della presente legge".
Aspettiamo!
Non Vedenti
I ciechi civili (art. 40) potranno su richiesta come accompagnatori gli obiettori di coscienza e i volontari del servizio civile nazionale. La condizione è che svolgano un'attività lavorativa o sociale, oppure che necessitano di accompagnatore per motivi sanitari.
Chi farà richiesta per usufruire di tale possibilità dovrà concorrere economicamente con € 93,00 mensili che saranno decurtati dall'indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti, oppure dall'indennità speciale per i ciechi parziali.
Per accertare il diritto ad usufruire di tale servizio è richiesto:
- attestato del datore di lavoro per i dipendenti;
- attestato delle Associazioni o degli Enti per chi svolge lavoro sociale;
- attestato degli ordini professionali per i lavoratori autonomi;
- certificato medico per motivi sanitari.
Sindrome di Down
L'art. 94, tra le disposizioni varie, stabilisce che i portatori di Sindrome di Down, a domanda corredata dalla mappa cromosomica, verranno dichiarati persone con handicap grave (art. 3 comma 3 della Legge 104/1992) e saranno esentati da ulteriori successive visite e controlli. Tale dichiarazione può essere rilasciata dalle competenti commissioni operanti presso le aziende sanitarie locali o dal proprio medico di base.
Questo automatismo non vale per l'invalidità civile che verrà sempre accertata. L'accertamento darà luogo o all'indennità di accompagnamento o di frequenza.
Permessi lavorativi per l'assistenza ai portatori di handicap - Circolare INPDAP
L'INPDAP ha diramato la circolare n. 2 del 10 gennaio 2002 con la quale finalmente fa chiarezza sul congedo straordinario di due anni, di cui alla legge 53/2000 e al D.L. 151/2001 al quale possono fare ricorso i genitori per l'assistenza al figlio con handicap (per le altre figure parentali consultare la legge).
Condizione essenziale per usufruire di tale congedo è che il bambino/a sia riconosciuto persona handicappata in stato di gravità ai sensi della legge 104/92 da almeno 5 anni e che non sia ricoverato a tempo pieno in istituti specializzati.
Durante tale periodo l'altro genitore non può usufruire dei permessi previsti dalla legge 104/92.
Il periodo è retribuito ed è coperto ai fini del trattamento pensionistico dai versamenti contributivi da parte delle Amministrazioni o Enti di appartenenza.
Per ulteriori informazioni consultare il testo della circolare che potete trovate su: http://www.inpdap.it/archiviofile/normativa/interna/10-01-2002-Circ2.pdf.
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Pensioni ai superstiti
L'INPS con circolare n. 137 del 10 luglio 2001 ha precisato che i figli inabili che lavorano presso laboratori protetti hanno diritto o conservano il diritto di percepire la pensione ai superstiti.
L'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 prevede per le persone svantaggiate la possibilità di prestare attività lavorativa retribuita presso i cosiddetti laboratori protetti, cioè le cooperative sociali che svolgono attività finalizzate all'inserimento lavorativo delle predette persone.
Quindi le persone che svolgono la loro attività sotto l'aspetto occupazionale e terapeutico al fine di poter continuare un processo di socializzazione e anche per consentire alle famiglie una minore sorveglianza, hanno diritto all'erogazione della pensione ai superstiti.
Per maggiori dettagli consultare la circolare.
Permessi lavorativi
L'I.N.P.S. con la circ. N. 138 del 10 luglio 2001 ha chiarito che i permessi lavorativi possono essere fruiti sia per i figli minorenni sia per quelli maggiorenni anche quando l'altro genitore non lavora, sempreché la persona disabile sia riconosciuta in stato di gravità ai sensi della legge 104/92 e che sia convivente.
Quanto sopra anche per usufruire del congedo di due anni previsto dalla legge 328/2000 a favore dei genitori con un figlio riconosciuto affetto da handicap grave (sempre ai sensi dell'art. 33 della legge 104/92) da almeno cinque anni.
I diritti di cui sopra, sempre stando alla circolare, sono stati riconosciuti anche agli affidatari e ai lavoratori a tempo determinato.
Per quanto riguarda la concessione dei due anni, poiché questo beneficio è concedibile solo dopo cinque anni dal riconoscimento di stato di gravità, tenuto conto che le Commissioni mediche possono riconoscere decorrenze diverse dalla data di accertamento o di presentazione della domanda, l'I.N.P.S. accetta come decorrenza massima la data di presentazione della domanda. Questo solo per chi ha l'INPS come Ente Previdenziale.
E' bene, comunque, consultare la circolare.
Maternità e paternità
Sul Supplemento ordinario n. 93 della Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001 , è stato pubblicato il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità. Il testo fa anche chiarezza sulle varie interpretazioni circa i permessi sul posto di lavoro soprattutto per i genitori con figli maggiorenni affetti da handicap grave: è stato definito che possono usufruire dei tre giorni di permesso mensile e dei due anni di congedo retribuiti anche quando l'altro genitore non ne abbia diritto (art. 42, comma 6, del testo unico sopra citato).