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STATUTO DELLA "AIPD - O.N.L.U.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN - SEZIONE DI NARDÒ"

ART. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

L'Associazione, costituita ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile a Nardò il 10 marzo 1998 con atto del Notaio Dr. Alfredo CILLO di Lecce, repertorio n 96208, ha la denominazione "AIPD - Associazione Italiana Persone Down - Sezione di Nardò".

L'Associazione è sezione autonoma dell'AIPD - Associazione Italiana Persone Down, con sede in Roma, Viale delle Milizie n. 106, riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica n 118 del 18 marzo 1983 ed iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche del Tribunale di Roma al n 318 dell'8 giugno 1983 e che verrà qui di seguito denominata per brevità "AIPD Nazionale". L'Associazione è retta dal presente statuto, ha sede in Nardò alla Via M. Montessori, non ha fini di lucro, garantisce ai propri Soci la democraticità della struttura e le conseguenti pari opportunità e dignità, opera secondo i principi e i disposti della legge quadro sul volontariato di cui alla legge n.266/91. L'associazione ha durata illimitata; il suo scioglimento può essere deliberato solo dall'Assemblea straordinaria dei Soci ai sensi degli articoli 7, 8, 9 e 11 o dal Consiglio di Amministrazione dell'AIPD Nazionale con propria delibera, nei soli casi in cui:

  1. la Sezione non operi più in armonia con le finalità statutarie ed operative dell'AIPD Nazionale;
  2. per gravi irregolarità statutarie e amministrative comprese le norme derivanti dal Regolamento delle Sezioni.

ART. 2 - SCOPO

L'Associazione ha lo scopo, senza fini di lucro anche indirettamente ed esclusivamente per fini di solidarietà e di utilità sociale, di operare a favore delle persone Down e delle loro famiglie, indipendentemente dalla loro iscrizione a socio, in armonia con le finalità statutarie ed operative dell'AIPD Nazionale, nonché di contribuire allo studio della sindrome di Down (trisomia 21), ad un'aggiornata informazione sulla stessa, all'inserimento e integrazione scolastica, lavorativa e sociale a tutti i livelli delle Persone Down, accompagnando le stesse nel loro percorso di vita dall'infanzia all'età adulta.

A tale scopo l'Associazione si propone tra l'altro di:

  1. intervenire per dare ai familiari - fino dalla prima fase più critica del processo di accettazione del trisomico - sostegno psicologico, informazioni estese e corrette, appoggi pratici, occasioni di incontro e di scambio di informazioni ed esperienze;
  2. facilitare l'indispensabile e proficuo inserimento di bambini e ragazzi con Sindrome di Down nelle scuole di ogni ordine e grado;
  3. promuovere ed organizzare ogni attività atta a favorire l'inserimento di tutte le persone con Sindrome di Down nella società e nel mondo del lavoro e la loro accettazione a tutti i livelli, anche con l'organizzazione e la gestione di progetti per lo sviluppo dell'autonomia personale ed esterna e di corsi di formazione professionale, con la partecipazione del mondo imprenditoriale e produttivo;
  4. promuovere la realizzazione di strutture e servizi adeguati per rispondere alle esigenze, anche residenziali, dell'età adulta come previsto dalle norme vigenti, assumendosene, se necessario, la gestione diretta;
  5. raccogliere per un'ampia divulgazione al più vasto pubblico e con i più vari mezzi, ogni informazione sulla natura della Sindrome di Down, nonché sulle circostanze che sembrano favorirne l'insorgere e sulle misure preventive rese disponibili dalla scienza; promuovere ricerche, anche attraverso l'istituzione di borse di studio, per il reperimento di ulteriori e migliori informazioni sia per la prevenzione che per la messa al punto del programma più idoneo per lo sviluppo delle potenzialità fisiche, mentali ed espressive delle persone Down; favorire la diffusione delle informazioni e delle conoscenze anche attraverso proprie pubblicazioni;
  6. creare una rete di consulenti formata da medici, operatori sanitari, scolastici e sociali sensibili ed interessati ai problemi della Sindrome di Down, al fine di conseguire una migliore assistenza generale; favorire con ogni mezzo la formazione e l'aggiornamento di operatori sanitari, scolastici e sociali, anche organizzando di rettamente convegni e corsi per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado e per gli operatori sociosanitari;
  7. diffondere la conoscenza degli strumenti operativi, legislativi e previdenziali di cui possono usufruire tutte le persone con Sindrome di Down;
  8. offrire agli organi legislativi e di governo della Regione e degli altri Enti locali, una responsabile collaborazione nell'applicazione delle norme vigenti nella formulazione di piani e programmi, nello studio di nuovi provvedimenti, esplicando, dove occorra, opera di persuasione, stimolo e pressione;
  9. tenere i contatti con tutte le associazioni che si occupano dei problemi delle persone Down, handicappate e dell'infanzia in generale per coordinare con esse le attività di rivendicazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica e scambiare con esse le informazioni utili relative all'attività svolte nelle singole associazioni;
  10. tutelare la dignità della persona trisomica e gli altri suoi diritti sanciti dalla Costituzione Italiana e dalla dichiarazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sui diritti degli handicappati;
  11. patrocinare, promuovere, curare qualsiasi iniziativa o attività che sia ritenuta dal Consiglio di Amministrazione opportuna per reperire i mezzi occorrenti o comunque perseguire lo scopo anzidetto.

I servizi e le attività sono aperti a tutti.

ART. 3 - SOCI: CATEGORIE, OBBLIGHI E DIRITTI

L'Associazione è composta dai soci:

  1. ORDINARI: le persone Down emancipate, genitori, anche adottivi, fratelli sorelle, parenti entro il IV grado e tutori di persone con Sindrome di Down (anche nel caso di decesso della persona Down) che si impegnino nei limiti delle singole possibilità e competenze, a prestare volontariamente e gratuitamente con spirito di solidarietà la propria opera e collaborazione per l'attuazione ed il perseguimento dello scopo dell'Associazione. Può essere socio ordinario soltanto chi sia anche socio dell'AIPD Nazionale.
  2. COLLABORATORI: le persone che non rientrando nella categoria precedente, pur non direttamente coinvolte nel problema condividono gli scopi e le attività dell'Associazione, e per spirito di solidarietà, si impegnano con continuità a prestare la propria opera volontaria e gratuita al servizio dell'AIPD.
  3. BENEMERITI: le persone fisiche e giuridiche, gli Enti e le Associazioni che, non rientrando nelle categorie precedenti, abbiano contribuito in maniera incisiva e determinante, al perseguimento delle finalità dell'Associazione, acquisendo particolari meriti.

Tutti i Soci hanno l'obbligo e il diritto di rispettare ed osservare lo Statuto dell'Associazione, i deliberati degli Organi Statutari, il Regolamento delle Sezioni e non possono in alcun modo e con nessun mezzo ledere l'immagine dell'Associazione, ovvero arrecare nocumento alla stessa o agli altri Soci.

Tutti i Soci hanno inoltre il diritto di usufruire dei servizi che l'Associazione offre, di essere informati sulle varie iniziative ed attività, di partecipare democraticamente, gratuitamente e volontariamente alla vita dell'associazione in base alle proprie capacità, competenze e disponibilità.

ART. 4 - SOCI: AMMISSIONE, RECESSO, ESCLUSIONE

Il Socio ORDINARIO è ammesso a domanda dell'interessato. Con la presentazione della domanda di ammissione il Socio esplicitamente accetta sia lo statuto della Sezione che quello dell'AIPD Nazionale. La presentazione della domanda di iscrizione all'AIPD Nazionale ed il relativo versamento della quota nazionale possono essere effettuati anche tramite la sezione che ne curerà l'inoltro. Il Consiglio di Amministrazione, costatata la dovuta presentazione contemporanea di iscrizione all'AIPD Nazionale, nonché l'avvenuto versamento delle rispettive quote annuali, con delibera, accetta la domanda a socio ordinario. Il Socio può recedere od essere escluso a norma dell'art. 24 del Codice Civile. Il socio è tenuto al versamento della quota minima della Sezione e dell'AIPD Nazionale entro il 30 aprile dell'anno in corso. La qualità di socio non si perde nel caso che il versamento avvenga in ritardo purché entro l'anno solare, dopo tale data il socio viene d'ufficio considerato recedente e per essere riammesso dovrà presentare nuova domanda.

Il Socio COLLABORATORE che ne faccia domanda esprimendo nei tempi e nei modi la propria disponibilità a collaborare, è ammesso con delibera insindacabile del Consiglio di Amministrazione della Sezione, previo versamento di una quota minima annuale, stabilito dall'Assemblea, per i Soci collaboratori. Può recedere, dandone comunicazione, salvo motivo di urgenza, almeno un mese prima dell'effettiva cessazione della collaborazione.

Il Socio ORDINARIO e COLLABORATORE quando abbia cessato di appartenere all'Associazione non può più ripetere le quote associative e gli eventuali altri contributi versati, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione; la qualità di Socio non è trasmissibile.

Il Socio BENEMERITO è nominato dall'Assemblea.

ART. 5 - PATRIMONIO

Le risorse economiche ed il patrimonio della Associazione sono costituite da:

  1. contributi degli aderenti;
  2. contributi di privati;
  3. contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  4. contributi di organismi internazionali;
  5. donazioni e lasciti testamentari;
  6. rimborsi derivanti da convenzioni
  7. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
  8. beni immobili;
  9. beni mobili in possesso all'Associazione come da inventario.

Il patrimonio dell'Associazione si considera disponibile per le spese di funzionamento e mantenimento e di investimento per il perseguimento dello scopo dell'Associazione, ad eccezione di quei beni immobili che, per espressa volontà del donatore o testatore, non debbano essere alienati.

ART. 6 - ORGANI

Gli Organi statutari dell'Associazione sono:
  1. l'Assemblea dei Soci;
  2. il Presidente;
  3. il Consiglio di Amministrazione;
  4. il Collegio di Revisori.

ART. 7 - ASSEMBLEA - COSTITUZIONE

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci aventi diritto a parteciparvi cioè:

  1. SOCI ORDINARI e COLLABORATORI iscritti nel libro Soci alla data della convocazione, nonché quelli eventualmente iscritti successivamente prima dell'inizio dell'Assemblea, che abbiano versato la quota associativa relativa all'anno precedente se la convocazione avviene entro il 30 aprile, all'anno in corso se la data di convocazione è successiva al 30 aprile.
  2. SOCI BENEMERITI hanno diritto al voto i soci in regola con la quota associativa per l'anno in corso ed i Soci Benemeriti.

Il Socio che è nell'impossibilità di partecipare personalmente all'assemblea può farsi rappresentare da un altro socio con delega scritta su un apposito modulo intestato al Socio, inviatogli con l'avviso di convocazione; il numero delle deleghe ammissibili per ogni socio è determinato dall'assemblea e non potrà comunque essere superiore a sette. L'Assemblea non può deliberare l'assegnazione di un numero di deleghe tale che il singolo socio rappresenti più del 20% dei soci.

Il Socio delegato deve consegnare alla Presidenza, prima dell'inizio dell'Assemblea, la o le deleghe in suo possesso. I membri del Consiglio di Amministrazione del Collegio dei Revisori nelle assemblee ordinarie non possono ricevere deleghe ne dare la propria.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:

ART. 8 - ASSEMBLEA - COMPETENZE

L'Assemblea è organo sovrano rappresentativo della volontà dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi ed allo statuto, sono vincolanti per tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

All 'Assemblea ordinaria competono:

  1. la determinazione della quota associativa annuale minima per i Soci ordinari;
  2. la determinazione della quota annuale minima per i Soci Collaboratori;
  3. la determinazione del numero e la nomina del Presidente e degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione;
  4. la nomina del Collegio dei Revisori ed il suo Presidente;
  5. la nomina dei Soci Benemeriti;
  6. la determinazione del numero di deleghe ammissibili;
  7. l'accettazione di donazioni, eredità, lasciti; la trasformazione e l'alienazione di beni immobili';
  8. l'approvazione del programma delle attività e del bilancio preventivo e consuntivo;
  9. delibere su qualsiasi altro argomento sottoposto dal Consiglio di Amministrazione;
  10. l'esclusione del socio per gravi motivi ai sensi dell'art. 24 del C.C..

All'Assemblea straordinaria competono:

  1. le modificazioni dello Statuto;
  2. lo scioglimento dell'Associazione nominando uno o più liquidatori determinando le modalità di liquidazione del patrimonio e di devoluzione dei beni residui.

ART. 9 - ASSEMBLEA - CONVOCAZIONE

L'Assemblea viene convocata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, con avviso contenente l'ordine del giorno. la data, l'ora e il luogo - che può anche essere diverso da quello della sede dell'Associazione - da inviarsi ai Soci almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'assemblea stessa L'avviso dovrà contenere anche la data per la seconda convocazione, da tenersi non oltre il giorno successivo con le stesse modalità.

Quando vi siano modifiche statutarie all'ordine del giorno l'avviso dovrà contenere in allegato anche il nuovo testo proposto.

L'Assemblea è convocata entro il 15 febbraio di ciascun anno per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e per l'approvazione del programma di attività e del bilancio preventivo. L'Assemblea viene convocata inoltre ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o sia richiesta, previa motivazione, dal Collegio dei. Revisori o da almeno un decimo dei Soci aventi diritto a partecipare (determinato ai sensi dell'articolo 7) entro un mese dalla ricezione della richiesta.

ART. 10 - ASSEMBLEA - UFFICIO DI PRESIDENZA

L'Assemblea dei Soci viene presieduta dal Presidente o da chi ne fa le veci; in mancanza, da chi viene designato dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto.

Il Presidente dell'Assemblea nomina il segretario e nomina pure due scrutatori quando l'Assemblea determini di deliberare a schede segrete sulla elezione del Presidente, dei Consiglieri, dei Revisori o su altro argomento di sua competenza.

ART. 11 - ASSEMBLEA DELIBERAZIONI

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto al voto L'Assemblea vota per alzata di mano, salvo che essa stessa deliberi di votare per appello nominale o a schede segrete. Nelle assemblee ordinarie le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti, intendendosi per maggioranza quella computata sulla base del numero dei presenti personalmente o per delega aventi diritto al voto all'inizio dell'Assemblea. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati (art. 21 C.C.). Le determinazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea; tutti i verbali devono essere scritti nell'apposito libro.

ART. 12 - IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la responsabilità della firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio e davanti a qualsiasi autorità amministrativa, in qualsiasi sede e grado.

Il Presidente garantisce l'applicazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio, con il coinvolgimento degli altri membri, riferendo al Consiglio stesso di eventuali ostacoli incontrati che ne abbiano impedito l'attuazione o l'abbiano modificata, ed in quest'ultimo caso richiedendone la ratifica.

Il presidente, o per delega un membro del Consiglio di Amministrazione, s'impegna a partecipare attivamente ai lavori del Comitato Consultivo Nazionale, organo di collegamento tra le sezioni ed il Consiglio di Amministrazione Nazionale, che si riunisce per la determinazione di eventuali variazioni dello Statuto e del Regolamento delle Sezioni, del programma delle attività e dell'analisi delle risorse.

Il Presidente si impegna a rispettare nella propria Sezione l'applicazione del Regolamento delle Sezioni.

In caso di dimissioni del Presidente lo sostituisce il Vice Presidente che convoca una assemblea da tenersi entro sessanta giorni per le nuove elezioni.

ART. 13 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - COMPOSIZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da non meno di quattro a non più di otto altre persone.

I componenti del Consiglio durano in carica tre anni, salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve. Sono rieleggibili e prestano la loro attività volontariamente e gratuitamente, salvo il rimborso delle spese anticipate per conto de1l'Associazione nell'espletamento del loro mandato, entro i limiti fissati dal Consiglio stesso (ai sensi della L. 266/91).

I componenti che, senza giustificato motivo, non partecipino a tre riunioni consecutive sono equiparati a dimissionari. Per questo caso e se vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più componenti. gli altri provvedono a sostituirli tra i primi dei non eletti, con delibera consiliare; quelli così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea dei Soci che delibera al riguardo. L'intero Consiglio cessa d'ufficio quando viene meno per dimissioni o per altre cause la maggioranza dei suoi componenti; gli altri suoi componenti rimangono in carica per la sola gestione ordinaria finche l'Assemblea dei Soci, convocata d'urgenza e comunque non oltre quarantacinque giorni dalla cessazione della maggioranza, da essi o, in mancanza di tutti. i. Consiglieri, dal Collegio dei Revisori, abbia ricostituito il Consiglio.

ART. 14 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - CONVOCAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente o, in sua assenza, da chi. ne fa le veci, mediante avviso recante l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione, che può anche essere diverso dalla sede dell'Associazione. da spedirsi a ciascun componente del Consiglio almeno dieci giorni prima dell'adunanza o, nel caso d'urgenza, mediante telegramma da spedirsi almeno quarantotto ore prima dell'adunanza. Il Consiglio può essere convocato anche telefonicamente con l'accordo di tutti i Consiglieri almeno quarantotto ore prima dell'adunanza. Il Consiglio deve altresì essere convocato quando ne facciano richiesta scritta, indicandone l'ordine del giorno, almeno tre Consiglieri o il Collegio dei Revisori; decorsi inutilmente dieci giorni da tale richiesta, il Consiglio viene convocato dal Collegio dei Revisori.

ART. 15 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ADUNANZE E DELIBERAZIONI

Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica. Le deliberazioni vanno prese a maggioranza dei voti dei presenti, anche quando per qualsiasi motivo si allontanino o si astengano. In caso di parità è determinante il voto del Presidente della riunione. Le deliberazioni consiliari debbono constare dal verbale trascritto nell'apposito libro e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

ART. 16 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E PRESIDENZA - COMPETENZE

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri occorrenti per il conseguimento e l'attuazione degli scopi statutari e per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, eccettuati quelli che la legge ed il presente statuto riservano inderogabilmente all'Assemblea dei Soci. Il Consiglio nomina un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento, assenza o mancanza anche per dimissioni; può anche attribuire a uno o più dei suoi componenti poteri di rappresentanza e conferire anche ad altri le procure occorrenti per il perseguimento degli scopi dell'Associazione. Il Consiglio può anche istituire comitati consultivi o operativi determinandone la durata, l'ordinamento e le norme di funzionamento. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un comitato consultivo formato da persone Down maggiorenni perché possa dare il proprio contributo di idee e bisogni alla programmazione ed anche al fine di favorire un processo di crescita e responsabilizzazione sempre più largo tra le persone Down sulle attività e la gestione dell'Associazione.

Il Consiglio può stipulare, eseguire, modificare e risolvere convenzioni, anche di contenuto economico-finanziario, per l'esercizio di attività e l'attuazione di iniziative nell'ambito del programma e del bilancio preventivo approvati con facoltà di delegarne l'esecuzione. Il Consiglio delibera, inoltre, sulle domande di ammissione dei Soci e sulla proposta all'Assemblea dei Soci benemeriti, determinare i limiti per il rimborso delle spese sostenute dai propri Soci per le attività prestate, come previsto dall'art. 2 Legge 11/8/1991 .n.. 266.

ART. 17 - BILANCI ED AMMINISTRAZIONE

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni anno finanziario, il Consiglio presenta all'Assemblea dei Soci entro il 15 febbraio, il Bilancio consuntivo dell'anno finanziario precedente, comprendente il conto finanziario e quello patrimoniale, con allegati i riepiloghi dei residui. del conto di cassa e delle eventuali gestioni con contabilità separate ed il programma annuale delle attività ed il bilancio preventivo di competenza, comprendente le somme che si prevede di riscuotere e quelle che si prevede di dover pagare nell'anno finanziario successivo.

Ciascun Bilancio viene corredato da una relazione del Consiglio di Amministrazione che illustra il contenuto del bilancio stesso, l'andamento ed i fatti di rilievo della gestione, le eventuali variazioni di bilancio, con particolare riguardo ai programmi ed alle attività allo studio, in corso e realizzate. I documenti. sopra citati verranno depositati presso la sede con cinque giorni di anticipo rispetto alla data fissata per l'assemblea convocata al fine dell'approvazione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera, con il parere favorevole del Collegio dei Revisori, il Regolamento amministrativo-contabile contenente le attribuzioni e le norme per l'andamento amministrativo, la tenuta della contabilità, la formazione dei Bilanci, l'espletamento dei servizi di cassa, quest'ultimo affidato al Tesoriere, se nominato dal Consiglio anche al di fuori dei suoi componenti, o ad una banca, designata dal Consiglio medesimo.

Eventuali avanzi di gestione non saranno in alcun caso distribuiti, ma sempre destinati alla realizzazione delle attività istituzionali o a quelle direttamente connesse.

ART. 18 - COLLEGIO DEI REVISORI - COMPOSIZIONE

Il Collegio dei Revisori è composto da tre persone anche non Soci, nominate dall'Assemblea dei soci che ne designano il Presidente, scelto possibilmente tra gli iscritti nel ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti e negli Albi professionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri; che non siano coniugi, parenti o affini entro il 4° grado dei componenti del Consiglio di Amministrazione. I Revisori durano in carica. un triennio salvo che la de1ibera dì nomina determini un periodo più breve, e comunque fino all'approvazione dell'ultimo bilancio consuntivo del periodo ed alle nuove nomine assembleari, prestano la loro attività gratuitamente e sono rieleggibili. Quando un Revisore viene, per qualsiasi motivo, a cessare dalla carica prima della scadenza del suo mandato, la prima Assemblea provvede a reintegrare il Collegio, ferma la scadenza di esso al termine stabilito nel precedente comma.

ART. 19 - COLLEGIO DEI REVISORI - COMPETENZA

Al Collegio dei Revisori compete:

  1. il controllo della gestione finanziaria e patrimoniale dell'ordinato andamento amministrativo, della regolare tenuta della contabilità e della rispondenza dei Bilanci alle risultanze contabili, accertando il rispetto delle norme di legge dello Statuto, e del regolamento amministrativo-contabile;
  2. la presentazione all'Assemblea dei Soci di una propria relazione con gli eventuali rilievi sull'andamento amministrativo-contabile ed economico-finanziario;
  3. provvedere, occorrendo; a richiedere la convocazione dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione e, se del caso, a convocare i medesimi, a compiere quanto altro previsto dallo Statuto di competenza del Collegio medesimo e dell'art. 2403 e seguenti del Codice Civile.

ART. 20 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non contemplato e regolato da questo statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le altre disposizioni di legge in materia di Associazioni private non riconosciute, non aventi per oggetto l'esercizio di attività commerciali né fini di lucro o speculativi e dalla legge quadro sul Volontariato n. 266 dell'11/08/1991.

In caso di scioglimento dell'Associazione il suo patrimonio sarà devoluto ad altre associazioni di volontariato con finalità analoghe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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